Pubblica amministrazione e stabilizzazione lavorativa: rilevante anche il contratto d’opera sottoscritto dal professionista

Necessario fare riferimento al concetto di ‘lavoro flessibile’, concetto che ricomprende anche il contratto d’opera stipulato da un professionista con l’amministrazione, a condizione che detto accordo non sia stato siglato solo per soddisfare esigenze di natura meramente transitoria, specifica e temporanea della pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione e stabilizzazione lavorativa: rilevante anche il contratto d’opera sottoscritto dal professionista

Possibile riconoscere rilevanza, nell’ottica della stabilizzazione, al contratto d’opera sottoscritto dal professionista con la pubblica amministrazione. Ciò però solo se si accerta che la disciplina negoziale approntata dalle parti consenta la riconduzione del contratto alla più ampia tipologia del lavoro flessibile. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’azione proposta da un lavoratore e mirata a contestare la nota con cui una Regione lo aveva escluso dalla procedura concorsuale volta alla stabilizzazione del personale precario. Il lavoratore ha precisato di aver siglato nel tempo vari contratti d’opera con l’ente pubblico, e di avere altresì, sottoscritto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di essere stato, infine, sottoposto al controllo dei dirigenti. I giudici annotano, in premessa, che, data la finalità della speciale procedura di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni, è necessario interpretare la nozione di ‘lavoro flessibile’ in senso ampio, ricomprendendovi le più diverse tipologie di lavoro poste in essere dall’amministrazione. E tra queste tipologie contrattuali deve essere ricompresa, secondo i giudici, anche quella del contratto d’opera stipulato da un professionista con l’amministrazione, a condizione che detto accordo non sia stato siglato solo per soddisfare esigenze di natura meramente transitoria, specifica e temporanea della pubblica amministrazione stessa. Nel caso specifico preso in esame i giudici ritengono ravvisabili tutti i caratteri di un rapporto di ‘lavoro flessibile’, avendo esso, da un lato, soddisfatto un’esigenza di carattere durevole dell’amministrazione (alla luce delle proroghe reiterate) e, dall’altro, comportato un inserimento stabile del professionista nella struttura della Regione. (Ordinanza 498 del 17 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria)

news più recenti

Mostra di più...