Struttura riabilitativa per disabili psichici: paziente si suicida, nessun risarcimento per i familiari

Per i giudici è fondamentale un dettaglio: il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la struttura ed il paziente poi deceduto

Struttura riabilitativa per disabili psichici: paziente si suicida, nessun risarcimento per i familiari

Niente risarcimento per i familiari del paziente suicidatosi all’interno di una struttura sanitaria riabilitativa per disabili psichici. Ciò alla luce del principio, fissato dai giudici (ordinanza numero 4644 del 21 febbraio 2025 della Cassazione), secondo cui, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito iure proprio, per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l’iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso cui era ricoverato, non è riconducibile alla previsione del Codice Civile in materia di responsabilità per l’inesatto adempimento della prestazione dovuta, poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la struttura ed il paziente poi deceduto. Da ciò consegue che l’ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei terzi protetti dal contratto, se non quando portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, i giudici ribadiscono un punto fondamentale:
il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale secondo cui il contratto non produce, di regola, effetto rispetto ai terzi, con la conseguenza che l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

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