Pedone investito da una vettura: la velocità pari a quella massima consentita non esclude la responsabilità del conducente

Rilevanti anche i dettagli del contesto in cui è avvenuto l’incidente stradale, come, ad esempio, l’orario, l’illuminazione e il traffico

Pedone investito da una vettura: la velocità pari a quella massima consentita non esclude la responsabilità del conducente

In materia di circolazione stradale, a fronte di un pedone investito da una vettura, per il superamento della presunzione di responsabilità del conducente non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo da lui guidato fosse pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, anche tenendo presente che l’ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 931 del 14 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria relativa ad un drammatico incidente stradale che aveva causato la morte di un uomo e provocato gravi lesioni ad una donna. I due, moglie e marito, furono investiti da una vettura. A seguito del violento impatto, l’uomo venne scaraventato nel fossato che costeggia a destra il tratto di strada e perse istantaneamente la vita, mentre la donna riportò gravissime lesioni che la costrinsero a subire, nei mesi successivi, un lungo iter ospedaliero e numerosi interventi chirurgici presso vari ospedali. Destinatario dell’istanza risarcitoria, ovviamente, il conducente (e proprietario) della vettura, il quale si difende indicando come unici responsabili nella causazione del sinistro proprio i due coniugi, colpevoli, a suo dire, per non aver correttamente osservato il Codice della Strada in punto di attraversamento stradale, avendo incautamente tentato di raggiungere il lato opposto della carreggiata, senza prestare attenzione alle autovetture che sopraggiungevano dalla loro destra e non concedendo ad esse la dovuta precedenza. A smentire l’automobilista sono i dettagli del contesto in cui è avvenuto l’incidente stradale. Nello specifico, il riferimento è a condizioni tali da imporre di regolare la velocità, ossia ora serale, scarsa illuminazione, presenza di fermate dell’autobus, traffico intenso e presenza di un incrocio a raso. Impossibile, quindi, secondo i giudici, sostenere che l’automobilista potesse viaggiare con la propria vettura in misura pari al limite previsto, ossia 60 chilometri orari, tanto più che alla velocità di 40 chilometri orari l’evento sarebbe stato evitato. Ancor più nello specifico, secondo i giudici, la presenza di un bar nelle vicinanze, la presenza poco prima di una intersezione con una laterale e di un negozio di piastrelle, la presenza di due fermate contrapposte dell’autobus, la scarsa o nulla illuminazione rappresentano circostanze che avrebbero dovuto suggerire al conducente di limitare la velocità ben al di sotto del massimo consentito, in quanto quelle circostanze suggerivano l’ipotesi che vi potessero essere pedoni ad attraversare la strada. E, d’altra parte, anche la sola circostanza che si era in ora serale, congiunta a quella della scarsa illuminazione, di fronte ad un limite massimo di 60 chilometri orari, suggeriva necessariamente di stare al di sotto di quel limite.

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