Automobilista multato: la contestazione immediata dell’infrazione non cancella l’obbligo di consegna del verbale
Il procedimento sanzionatorio richiede che l’atto, redatto in forma scritta con adeguata motivazione ed adeguata descrizione dei fatti, sia portato nella sua forma definitiva a conoscenza del destinatario della pretesa sanzionatoria

In materia di violazioni al Codice della Strada, la contestazione immediata dell’infrazione in forma orale non esime, anche se valida, l’amministrazione dall’obbligo di consegnare o notificare successivamente copia del verbale al trasgressore, essendo tale adempimento necessario per consentire l’esercizio del diritto di difesa. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 6839 del 10 marzo 2025 della Cassazione), i quali precisano poi che la mera presenza dell’automobilista e la sottoscrizione del verbale al momento della contestazione non sostituiscono la necessaria consegna o notifica del verbale stesso, in quanto il procedimento sanzionatorio richiede che l’atto, redatto in forma scritta con adeguata motivazione ed adeguata descrizione dei fatti, sia portato nella sua forma definitiva a conoscenza del destinatario della pretesa sanzionatoria. I giudici sono stati chiamati a prendere in esame l’opposizione proposta da una ‘s.r.l.’ avverso una cartella di pagamento notificatale dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione in virtù di un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura ed avente ad oggetto una pretesa creditoria derivante da sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. In Tribunale i giudici, dato atto che il legale rappresentante della società obbligata in solido al pagamento della sanzione era presente al momento della contestazione sollevata nei confronti del trasgressore e che il medesimo sottoscrisse il verbale al termine della sua redazione, hanno affermato che, essendo la contestazione immediata alternativa alla notificazione, non era necessario che l’amministrazione provvedesse alla notificazione del verbale entro novanta giorni, pena l’estinzione della pretesa sanzionatoria. Tale conclusione non è condivisibile, secondo i giudici di Cassazione, poiché è pur vero che, in tema di violazione del Codice della Strada, la regola secondo cui l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, ma tale regola non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore. Tutto ciò sempre sul presupposto necessario, sul piano logico e su quello giuridico, che, anche in tali casi, è pur sempre comunque fondamentale che la copia del verbale non consegnata immediatamente al trasgressore o all’obbligato in solido, gli sia poi, quanto meno successivamente, consegnata o notificata, affinché egli possa esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa. Il particolare procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada presuppone, d’altra parte, precisano i giudici, sia che l’atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che esso, necessariamente da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria.