In pensione grazie a ‘Quota 100’: niente cumulo coi redditi di lavoro subordinato

Nessuna disparità di trattamento anche se la normativa permette di cumulare alla pensione compensi fino a 5.000 euro lordi annui, derivanti, però, soltanto da attività di lavoro autonomo occasionale e non anche da rapporti di lavoro dipendente

In pensione grazie a ‘Quota 100’: niente cumulo coi redditi di lavoro subordinato

Non cumulabile col lavoro subordinato la pensione raggiunta grazie a ‘Quota 100’. Questo il paletto fissato dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno dichiarato la pensione raggiunta con ‘Quota 100’ non cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, posto che vi sarebbe una netta contraddizione tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa. A sollevare dubbi è stato il Tribunale di Trento, ipotizzando una irragionevole disparità di trattamento, posto che la normativa permette di cumulare alla pensione compensi fino a 5.000 euro lordi annui, derivanti, però, soltanto da attività di lavoro autonomo occasionale e non anche da rapporti di lavoro dipendente. Ai giudici di merito era stato sottoposto il caso di un lavoratore che aveva fatto ricorso avverso la richiesta dell’INPS di rimborso dei ratei di pensione a lui erogati da maggio 2019 ad agosto 2020. L’istituto previdenziale aveva dedotto l’illecito svolgimento da parte del lavoratore, andato in pensione grazie a ‘Quota 100’, di attività intermittente senza obbligo di disponibilità per cui aveva percepito un reddito complessivo di quasi 1.500 euro lordi. I giudici della Corte Costituzionale chiariscono che non esiste alcuna contraddizione fra la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo occasionale (entro la soglia annua) e l’incumulabilità dei redditi da lavoro intermittente, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee. Ciò perché il lavoro intermittente – in quanto riconducibile nell’alveo della subordinazione – si accompagna all’obbligo di contribuzione, mentre quello autonomo occasionale prevede un onere contributivo solo in caso di superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui. I giudici costituzionali sottolineano poi che la prevista sospensione del trattamento pensionistico in caso di violazione del divieto di cumulo è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato, che ha raggiunto la cosiddetta ‘Quota 100’, dal mercato del lavoro, nel rispetto della norma, volta anche a creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale. (Sentenza 234 del 24 novembre 2022 della Corte Costituzionale)

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