Esonero contributivo per le imprese meridionali: via libera all’estensione per altri dodici mesi

Accolta dalla Commissione Europea la richiesta presentata dal Ministero del Lavoro

Esonero contributivo per le imprese meridionali: via libera all’estensione per altri dodici mesi

Via libera dalla Commissione Europea alla richiesta del Ministero del Lavoro di autorizzare l’estensione per altri dodici mesi della durata dell’esonero contributivo mirato a sostenere le imprese dell’Italia meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché ad aumentare il budget e i massimali per impresa fino a 2.000.0000 di euro. L’incentivo è stato introdotto, con decreto del 2020, a favore dei datori di lavoro privati, eccetto agricoli e domestici. L’incentivo opera sui rapporti di lavoro attivi nelle regioni Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, anche per i datori di lavoro con sede legale in altre regioni, ma aventi sede operativa e lavoratori occupati nelle aree agevolate. Oltre ai datori di lavoro pubblici, sono fuori le imprese del settore finanziario. La legge di bilancio del 2021 ha rimodulato le misure: 30% negli anni 2021/2025; 20% negli anni 2026/2027; 10% nel biennio 2028/2029. Il bonus non ha un limite individuale di importo, e, pertanto, trova applicazione sulla contribuzione del datore di lavoro, senza individuazione di un tetto massimo mensile. L’esonero non ha natura d’incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Tuttavia, poiché è un bonus contributivo, è subordinato al rispetto di precisi requisiti, ossia regolarità con la normativa sul Durc, assenza di violazioni in materia di sicurezza del lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. Ulteriori condizioni che i datori di lavoro devono rispettare si riferiscono al quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti a sostegno dell’economia a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, il quale prevede che, in caso di autorizzazione dalla Commissione Europea, le agevolazioni sono considerati aiuti di stato compatibili con il mercato comunitario purché l’importo massimo complessivo non superi: 35.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 400.000 euro per le imprese in tutti gli altri settori. Tale massimale è stato innalzato a 2 milioni di euro per il 2023. (Decisione del 6 dicembre 2022 della Commissione Europea)

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