Discriminatorio rifiutare il contratto al lavoratore autonomo gay
Impensabile ammettere che la libertà contrattuale consenta di rifiutare di contrarre con una persona in base al suo orientamento sessuale

L’orientamento sessuale non può essere un motivo per rifiutare di stipulare un contratto con un lavoratore autonomo. Ciò alla luce della direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, direttiva che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sull’orientamento sessuale. Il caso preso in esame dai giudici riguarda un lavoratore autonomo che, tra il 2010 e il 2017, ha realizzato montaggi audiovisivi, trailer e servizi di costume e società per le trasmissioni autopromozionali di una società che gestisce un canale televisivo pubblico nazionale in Polonia. Tale collaborazione si fondava su una serie di contratti d’opera consecutivi di breve durata, che detto lavoratore stipulava con la società nell’ambito della sua attività economica indipendente. Nel dicembre 2017 tale lavoratore indipendente e il suo partner hanno pubblicato su YouTube un video musicale natalizio avente come scopo la promozione della tolleranza verso le coppie di persone dello stesso sesso. E poco dopo la pubblicazione del video i turni di tale lavoratore sono stati unilateralmente cancellati dalla società e, successivamente, non è stato stipulato con lui alcun nuovo contratto d’opera. I giudici ricordano che la direttiva europea è volta a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli, fondati su motivi discriminatori, all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito. Di conseguenza, è impensabile ammettere che la libertà contrattuale consenta di rifiutare di contrarre con una persona in base al suo orientamento sessuale. (Sentenza del 12 gennaio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)