Controllo a distanza dei dipendenti: può disporlo solo il datore di lavoro

Ciò perché la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti non possono fare capo a soggetti diversi dal datore di lavoro

Controllo a distanza dei dipendenti: può disporlo solo il datore di lavoro

Il controllo a distanza effettuato sui lavoratori può essere disposto solo e soltanto dal datore di lavoro. Ciò perché la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi non possono fare capo, secondo quanto sancito dallo Statuto dei lavoratori, a soggetti diversi dal datore di lavoro. E questo limite è fondamentale, chiariscono i giudici, per evitare che vengano disattese le finalità che hanno legittimato l’autorizzazione della installazione degli impianti di controllo dell’azienda. Proprio ragionando in questa ottica, i giudici hanno risposto negativamente ad una istanza volta a ottenere l’installazione di impianti audiovisivi, istanza avanzata da una società che svolge attività di trasporto per conto terzi e che, in adempimento a obblighi assunti contrattualmente con il committente, si è ritrovata onerata dell’installazione, sui propri automezzi, di impianti di videoregistrazione le cui immagini restavano però nella disponibilità della società appaltante. Con questo schema, però, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti farebbero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, disattendendo le finalità per cui tali impianti possono essere consentiti. In tal caso il controllo sarebbe stato fine a sé stesso, ovvero diretto ad accertare, con modalità non consentite, eventuali inadempimenti del lavoratore nell’esecuzione della propria prestazione. In sostanza, il provvedimento richiesto avrebbe erroneamente autorizzato il trattamento dei dati da parte della società committente, soggetto terzo, e non da parte del datore di lavoro, pur essendo questi l’unico soggetto titolare della disponibilità delle immagini, della responsabilità della protezione dei lavoratori, nonché della disponibilità esclusiva dei dati acquisiti al sistema oggetto dell’istanza di autorizzazione. (Sentenza 15644 del 23 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

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