Contratto di assicurazione: efficacia subordinata dalla legge al pagamento del premio
Se il sinistro si concretizza prima delle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il ‘premio’, allora non è indennizzabile
Il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta. Tuttavia, il contratto di assicurazione, una volta concluso, non è per ciò solo produttivo di effetti: la sua efficacia è infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del ‘premio’.
Queste le sottolineature compiute dai giudici (ordinanza numero 5296 del 9 marzo 2026 della Cassazione) per chiudere il contenzioso relativo al contestato pagamento dell’indennizzo per l’incendio di una vettura.
In primo grado viene ritenuta legittima la richiesta avanzata dal proprietario del veicolo: a lui viene riconosciuto un indennizzo assicurativo pari al valore dell’automobile, cioè quasi 14mila euro
In secondo grado, invece, vengono accolte le obiezioni sollevate dalla società assicurativa, la quale ha lamentato il mancato rilievo della nullità del contratto, essendo stata la polizza emessa in un momento successivo al verificarsi dell’evento assicurato, cioè dell’incendio.
Il giudice d’Appello inchioda il proprietario della vettura: il contratto era nullo poiché il rischio aveva cessato di esistere prima della conclusione del contratto, essendo stata l’autovettura incendiata ancor prima della stipula della polizza.
I magistrati di Cassazione confermano il pronunciamento d’Appello, osservando, innanzitutto, che l’assicuratore ha bisogno del ‘premio’ per costituire la ‘riserva sinistri’, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque, il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il ‘premio’, ma solo il pagamento del ‘premio’ fa sì che esso produca i suoi effetti.
L’efficacia dell’assicurazione, cioè del periodo di assicurazione, è individuata quanto al momento iniziale e finale dal Codice Civile, che prevede che il contratto abbia effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione. Tale norma non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicché non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipulazione del contratto (cioè si può pattuire che il contratto produca immediatamente i suoi effetti assicurativi.
Se il sinistro si avvera prima delle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il ‘premio’, non è, pertanto, indennizzabile.
Tornando alla vicenda in esame, non solo la quietanza di pagamento del ‘premio’ non risulta depositata, ma anzi la polizza reca la chiara indicazione che segue: “la presente polizza comporta l’anticipato pagamento del premio all’atto della firma”.
Tuttavia, l’atto della firma non poteva, ovviamente, precisano i giudici di Cassazione, precedere l’emissione della polizza, non potendosi firmare un documento inesistente. E poiché la polizza, per stessa ammissione dell’assicurato, fu emessa successivamente all’incendio della vettura, è giocoforza concludere che va escluso la copertura assicurativa, in presenza della conclamata inefficacia del contratto.