Assegno divorzile: può pesare tanto una stabile convivenza di fatto
Decisivo il riferimento al progetto di vita intrapreso con il nuovo partner e ai reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano
L’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il nuovo partner e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10337 del 20 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra due ex coniugi e relativo al riconoscimento dell’assegno divorzile.
Su questo fronte i giudici di merito negano alla donna l’assegno divorzile, una volta accertata l’instaurazione, da parte sua, di una nuova convivenza more uxorio, poi cessata.
Respinta la tesi proposta dalla donna, secondo cui la relazione sentimentale avuta col nuovo compagno non ha mai raggiunto carattere di stabilità tale da potersi definire una convivenza.
Questa visione viene condivisa anche dai magistrati di Cassazione, innanzitutto alla luce della definizione di conviventi di fatto data dal legislatore, cioè due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
In sostanza, la donna non ha negato il legame sentimentale avuto con il nuovo compagno. Anzi, è stato provato, mediante la produzione di screenshot del relativo annuncio su ‘Facebook’, che essi aspettavano insieme un figlio, elementi, questi, gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali può ritenersi che la relazione intercorsa tra la donna e il proprio compagno avesse avuto la consistenza della convivenza more uxorio. Del resto, l’assenza di un comune progetto di vita non può farsi derivare, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, dalla fine della relazione sentimentale, poiché tale fatto rappresenta un rischio insito nell’intrapresa di ogni simile rapporto la cui serietà e stabilità, se raggiunte, come in questa vicenda, non possono essere ignorate.