Congedo di paternità: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Riflettori puntati sulle tutele per i lavoratori e sugli obblighi imposti alle aziende

Chiarimenti importanti dalla Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’‘Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della recente disciplina che ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (cosiddetti caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Riflettori puntati soprattutto sul congedo di paternità obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di dieci giorni lavorativi (venti in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi. Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo. Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore: da ciò la sua obbligatorietà. Consequenziale, quindi, la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Al riguardo non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Confermate poi le tutele e le garanzie concernenti il congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi. A seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. (Nota del 6 dicembre 2022 della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro)