Valido il patto di prova anche grazie al curriculum del lavoratore

Sufficiente la dizione utilizzata dall’azienda, anche alla luce della pregressa esperienza nel ruolo del dipendente

Valido il patto di prova anche grazie al curriculum del lavoratore

Valido il patto di prova, e valida, di conseguenza, la valutazione negativa della datrice di lavoro, anche a fronte di un riferimento generico – ‘direzione supply chain’ – al ruolo occupato dal dipendente. Inutile l’opposizione del lavoratore. Ciò che conta, osservano i giudici, è che la previsione del patto di prova era sufficientemente determinata, facendo rinvio al contratto collettivo di riferimento e alla qualifica di dirigente rivestita e non potendosi ritenere non sufficiente la dizione ‘direzione supply chain’ quale concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, trattandosi, peraltro, di funzione alla quale il lavoratore si era espressamente candidato, allegando anche il proprio curriculum in cui compariva pregressa esperienza specifica in tale ruolo. In sostanza, l’indicazione delle mansioni da svolgere nel corso del periodo di prova soddisfa il requisito della specificità, nei termini in cui essa è richiesta con riferimento alle mansioni dirigenziali, per le quali non sono necessarie indicazioni di dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, esse siano determinabili. Nella vicenda in esame, poi, non si può ritenere condizionante in senso negativo l’espressione anglosassone utilizzata nel contratto (‘direzione supply chain’), intesa a significare l’attività relativa alla direzione degli acquisti e della catena di distribuzione, espressione evidentemente di uso comune, posto che era stata utilizzata anche dal dipendente nella e-mail di presentazione all’azienda, mentre i compiti spettanti al dirigente, nell’ambito del settore così delimitato, risultano specificati mediante rinvio alla declaratoria del contratto collettivo, individuandosi nelle mansioni assegnate un contenuto di attribuzione del ruolo di responsabile del settore. Corretto anche il richiamo, ai fini dell’interpretazione del contratto, al pregresso bagaglio lavorativo esplicitato dal dipendente nel curriculum. (Ordinanza 553 dell’11 gennaio 2022 della Cassazione)

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