Accertamento di paternità: sufficiente la prova del ‘DNA’

Illogico pretendere, sanciscono i giudici, anche un accertamento sui rapporti tra i due genitori

Accertamento di paternità: sufficiente la prova del ‘DNA’

La prova del ‘DNA’ può essere di per sé sola sufficiente ad affermare la paternità, senza necessità di provare i rapporti tra il padre e la madre, data l’altissima attendibilità scientifica che può assumere, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 33766 del 23 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso relativo all’accertamento della paternità di un uomo defunto, precisano che nell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, quando la paternità sia accertata autonomamente tramite esame del ‘DNA’ con grado di probabilità prossimo alla certezza scientifica, non è necessaria la prova della maternità, essendo il rapporto biologico procreativo dimostrato a prescindere dall’identità della madre.
Decisiva, nella vicenda in esame, l’analisi del ‘DNA’, analisi effettuata tramite esumazione della salma del presunto padre.
Il risultato del test è inequivocabile e consente l’accertamento della paternità. Inutili le obiezioni sollevate dalle due sorelle del defunto
Non necessaria, innanzitutto, la prova della maternità, perché la paternità è stata accertata in via autonoma e cioè con una consulenza tecnica di ufficio e con il grado di certezza scientifica dato dall’esame del ‘DNA’, precisano i giudici, i quali osservano che, non a caso, oggetto del giudizio è stato l’accertamento del legame biologico procreativo tra il presunto figlio e l’uomo defunto, a prescindere da chi fosse la madre e a prescindere dai rapporti tra quest’ultima e il defunto.
Difatti, allo stato delle scoperte scientifiche, la prova della paternità (o della non paternità) non è più affidata alla prova della condotta sessuale della madre, tanto che nel 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella parte di norma del Codice Civile che, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell’adulterio della donna, dando atto dei progressi della scienza biomedica, progressi che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Con essa, infatti, il giudice accerta un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari.
Peraltro, l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul ‘DNA’ non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche (ma in questo caso con un grado di probabilità pari quasi alla certezza), in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore.
In sostanza, le indagini genetiche in tema di accertamento della paternità, proprio grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, tanto da non essere più confinate ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali e da avere acquistato un valore decisivo nei giudizi di filiazione, e non soltanto meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti. Il decesso del presunto padre (e, nella specie, anche della madre naturale) non è di ostacolo all’esperimento, previa esumazione delle salme, di tale prova scientifica.

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