‘TSO’, procedura irregolare senza l’audizione del soggetto destinatario della misura

Fondamentale il riferimento al diritto alla difesa in materia di libertà personale nonché al diritto di autodeterminarsi in tema di scelte relative alla salute

‘TSO’, procedura irregolare senza l’audizione del soggetto destinatario della misura

Stop al ‘trattamento sanitario obbligatorio’ disposto senza la comunicazione tempestiva dei provvedimenti alla persona, anche se questa si trova in condizione di disabilità psichica.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 34206 del 26 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al ‘TSO’ in condizioni di degenza ospedaliera disposto da un sindaco nei confronti di una donna, peraltro dipendente comunale.
Legittime, nella specifica vicenda, le obiezioni sollevate dalla persona destinataria della misura e mirate a contestare la regolarità della procedura.
Su questo fronte, difatti, la donna lamenta un pregiudizio al suo diritto ad un ricorso effettivo e tempestivo, in quanto, spiega, non ha ricevuto il provvedimento del sindaco, ed in tal modo non ha potuto tempestivamente rendersi conto che non era allegata la relazione medica cui detto provvedimento faceva riferimento, e, inoltre, non ha ricevuto la notifica della ordinanza di convalida, non prevista dalla legge vigente, e non ha potuto opporsi, se non dopo la scadenza del trattamento. Ella rileva altresì che non è stata sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che quest’ultimo ha deciso solo in base agli atti, peraltro incompleti, e aggiunge che non ha avuto accesso agli atti del trattamento sanitario obbligatorio se non dopo diverso tempo. Inoltre, la donna osserva che non è stato menzionato nel provvedimento del sindaco che il trattamento sanitario obbligatorio sarebbe cessato dopo sette giorni, mentre ella è stata rilasciata dopo nove giorni.
Tirando le somme, la donna ritiene di essere stata privata ingiustamente della propria libertà personale attraverso un provvedimento abnorme (sia ex ante che ex post), ovverosia, mediante apposito decreto di convalida che, in copia, non le è stato notificato. Inoltre, ella deduce che la mancata notifica di tutti i vari atti procedimentali del trattamento sanitario obbligatorio le ha impedito di venire a conoscenza nell’immediatezza di quanto le stava accadendo, con impossibilità di esercitare il proprio diritto ad un ricorso effettivo entro i primi sette giorni dall’inizio della procedura, idoneo ad impedire la eventuale convalida da parte del giudice tutelare o, in subordine, ad ottenerne la sospensione.
Ancora, la donna rileva il difetto dei presupposti previsti dalla legge per disporre il trattamento sanitario obbligatorio. In particolare, deduce che hanno errato i giudici di merito a ritenere sussistenti le condizioni del ‘TSO’, poiché sostiene di non avere avuto alcuna intenzione di suicidarsi, ma di avere manifestato il proposito suicidario semplicemente per operare delle pressioni sulle figlie, con le quali in quel momento era in conflitto e che ove fossero state ammesse le prove da lei richieste ciò si sarebbe appurato. Peraltro, ella non ha compiuto l’atto che le viene imputato, cioè sporgersi da un ponte, ma, spiega, si è limitata a manifestare un vago intento suicidario e ad assumere psicofarmaci soltanto al fine di autocontrollarsi.
Chiaro l’obiettivo della donna: vedere dichiarato nullo ed inefficace il trattamento sanitario obbligatorio adottato nei suoi confronti.
E tale obiettivo è raggiunto, alla luce delle valutazioni dei giudici di Cassazione, i quali osservano che il trattamento sanitario obbligatorio è stato imposto alla donna facendo ricorso ad una procedura contra legem, poiché la norma applicata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede le comunicazioni dei provvedimenti che dispongono e convalidano il trattamento sanitario alla parte (o al suo legale rappresentante) e l’audizione del soggetto. E non si tratta di una modifica di poco conto, dal momento che la norma è stata dichiarata illegittima perché si è ritenuto che la procedura in precedenza applicata per sottoporre una persona a trattamento sanitario obbligatorio ne violasse il fondamentale diritto alla difesa in materia di libertà personale nonché di autodeterminarsi in tema di scelte relative alla salute.
Entrando nei dettagli, i giudici di Cassazione richiamano le valutazioni compiute dalla Consulta, valutazioni centrate anche su un pilastro fondamentale: va certamente escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio, in violazione del principio personalista e del principio della pari dignità sociale espressi dalla Costituzione. Anzi, la peculiare condizione di disabilità, intendendosi con essa le persone che hanno menomazioni non solo fisiche ma anche intellettuali o mentali, richiede che si applichino pienamente i principi di non discriminazione e pari opportunità, che si promuova la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società e che si mantenga il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa.
Occorre quindi superare, spiegano i giudici di Cassazione, l’originario pregiudizio di pericolosità del malato mentale, espresso dalla cosiddetta ‘legge sui manicomi’, risalente al 1904, formalmente abrogata ma rimasta impressa nell’immaginario collettivo, dal momento che la pericolosità sociale si manifesta non già nella condizione personale di maggiore o minore validità della salute mentale, ma nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato, valutati prognosticamene in occasione e in vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, ed occorre, inoltre, superare lo stereotipo in virtù del quale ogni manifestazione di alienazione intesa come diversità rispetto ai modelli convenzionali costituisca al tempo stesso indice di pericolosità e di malattia mentale da contrastare mediante misure segregative, in favore di un approccio concreto al caso, considerando la misura limitativa della libertà eccezionale e residuale. E soprattutto, occorre tenere presente che lo scopo del trattamento sanitario obbligatorio non è la difesa sociale, ma la cura dell’individuo e la tutela della sua salute.
Ciò comporta, da un lato, che il ‘TSO’ non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle che gli sono proprie (ad esempio, per arginare la pericolosità sociale o per reprimere forme di dissenso manifestate in modo violento), e, dall’altro, che il soggetto, nel cui interesse il provvedimento coattivo è adottato, deve essere messo in condizione di conoscerlo e non può escluso dal relativo procedimento di convalida giurisdizionale.
Con l’audizione del soggetto, quindi, il giudice tutelare attua la funzione, propria del suo ufficio, di vicinanza della giurisdizione alla persona fragile a garanzia dei suoi diritti e di ascolto delle sue istanze, ascolto che non è una mera verbalizzazione delle dichiarazioni, ove la persona sia in grado di renderle, ma percezione dei bisogni ed attenzione alle esigenze di tutela, che possono manifestarsi anche in modo non verbale. Fermo restando che l’eventuale stato di incapacità della persona non può mai incidere sulla titolarità dei diritti, eliminandoli o ponendoli in stato di temporanea quiescenza, ma solo sulle modalità del loro esercizio.
È questo un profilo di dignità della persona che attiene alla titolarità del diritto della persona stessa a partecipare, debitamente informata, ai processi in cui si discute del suo interesse e il diritto ad un ricorso effettivo avverso le decisioni della autorità, diritto che ogni qualvolta la persona sconti una posizione di debolezza o di asimmetria, deve essere assicurato anche tramite azioni positive dirette a rimediare la condizione di svantaggio, ponendola in grado di esercitare personalmente, o con il supporto di ausiliari, i diritti di cui è titolare.
Tirando le somme, nella vicenda in esame il quadro è chiaro: la donna è stata sottoposta ad un trattamento illegittimo, pur se conforme alla formula della norma anteriore alla sentenza costituzionale, poiché non è stata né informata né ascoltata. Anzi, ella ha potuto proporre ricorso soltanto alcune settimane dopo che il trattamento sanitario era stato eseguito (per una durata di nove giorni) e non ha potuto tempestivamente accedere a tutte le informazioni utili – compresa la documentazione sanitaria e la relazione di servizio dei carabinieri – per opporsi immediatamente e con cognizione di causa, per una piena tutela dei propri diritti. Inoltre, la documentazione sanitaria è stata messa a sua disposizione dopo quaranta giorni dal ricovero, e lei non ha potuto comunicare con il giudice tutelare prima della convalida. Sono mancati, quindi, nel giudizio di opposizione elementi non più recuperabili, quali ad esempio una audizione da parte del giudice tutelare nella immediatezza dei fatti, la possibilità di contestare nella immediatezza il giudizio medico e di chiederne la verifica mentre la paziente era ancora sottoposta al ricovero, nonché le informazioni che, sempre nella immediatezza dei fatti, avrebbero potuto essere assunte su sollecitazione della parte.

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