Stop all’avvocato che vuole difendere sé stesso

Impossibile, alla luce dell’attuale disciplinare, concedere al legale l’autodifesa

Stop all’avvocato che vuole difendere sé stesso

Niente autodifesa per l’avvocato. Respinta definitivamente l’istanza presentata da un legale, che voleva difendersi personalmente nel contesto di un procedimento penale. I giudici ribadiscono che nell’attuale disciplina del processo penale non è consentito all’imputato che rivesta la qualità di avvocato di esercitare l’autodifesa, difettando un’espressa previsione di legge che legittimi in tal senso tale eventualità. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal legale, la normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso procedimento non si pone in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede sì la possibilità di autodifesa ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. (Ordinanza 41688 del 27 dicembre 2021 della Cassazione)

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