Scopre il lavoro della moglie solo dopo la sentenza di divorzio: niente revoca dell’assegno divorzile

L’attività lavorativa dell’ex moglie era già in essere, benché ignorata dall’uomo, prima della sentenza di divorzio. Ciò significa che tale attività lavorativa non può considerarsi un fatto nuovo

Scopre il lavoro della moglie solo dopo la sentenza di divorzio: niente revoca dell’assegno divorzile

Niente revoca dell’assegno divorzile riconosciuto dai giudici in favore dell’ex moglie se l’uomo spiega di essere venuto a conoscenza solo successivamente alla sentenza di divorzio del lavoro svolto dalla donna. I giudici sottolineano che l’uomo non contesta il fatto che l’attività lavorativa dell’ex moglie fosse già in essere, benché ignorata, prima della sentenza di divorzio. Ciò significa che tale attività lavorativa non può considerarsi un fatto nuovo sopravvenuto, e ciò in applicazione del principio secondo cui i fatti pregressi e le ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza di divorzio, la quale passa in cosa giudicata, non assumono rilevanza nel successivo procedimento di modifica. A inchiodare l’uomo, nella vicenda in esame, è il fatto che l’attività lavorativa è risultata pacificamente già in essere all’epoca della pronuncia della sentenza di divorzio: ciò significa che l’occupazione della donna non può reputarsi un fatto nuovo. (Ordinanza 19302 del 15 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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