Ragioni personali e mancanza di conoscenze non giustificano la mancanza di lavoro dell’ex moglie

In discussione l’assegno divorzile riconosciuto alla donna. Necessario valutare se davvero durante il matrimonio ella abbia rinunciato ad opportunità di lavoro

Ragioni personali e mancanza di conoscenze non giustificano la mancanza di lavoro dell’ex moglie

Il richiamo a ragioni personali e alla indisponibilità di conoscenze influenti non è sufficiente a giustificare la mancanza di lavoro della donna e a legittimarne, di conseguenza, il suo diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex marito. Nella vicenda presa in esame dai giudici viene rimesso in discussione il contributo posto a carico dell’uomo in favore dell’ex moglie, poiché quest’ultima non pare avere provato, sino ad ora, l’inadeguatezza dei mezzi avuti e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e, quindi, la propria incolpevole inerzia nella ricerca di un’occupazione lavorativa. E in questa ottica viene ritenuta fragile la linea proposta dalla donna, la quale ha richiamato ragioni personali a sostegno della scelta di non lavorare e poi l’insufficienza di conoscenze influenti da sfruttare per approcciare il mondo del lavoro. Necessario, invece, spiegano i giudici, valutare se davvero la scelta di non lavorare durante il matrimonio abbia comportato per la donna la rinuncia ad occasioni di lavori. (Ordinanza 38362 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)

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