In discussione l’assegno divorzile riconosciuto alla donna. Necessario valutare se davvero durante il matrimonio ella abbia rinunciato ad opportunità di lavoro
Il richiamo a ragioni personali e alla indisponibilità di conoscenze influenti non è sufficiente a giustificare la mancanza di lavoro della donna e a legittimarne, di conseguenza, il suo diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex marito. Nella vicenda presa in esame dai giudici viene rimesso in discussione il contributo posto a carico dell’uomo in favore dell’ex moglie, poiché quest’ultima non pare avere provato, sino ad ora, l’inadeguatezza dei mezzi avuti e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e, quindi, la propria incolpevole inerzia nella ricerca di un’occupazione lavorativa. E in questa ottica viene ritenuta fragile la linea proposta dalla donna, la quale ha richiamato ragioni personali a sostegno della scelta di non lavorare e poi l’insufficienza di conoscenze influenti da sfruttare per approcciare il mondo del lavoro. Necessario, invece, spiegano i giudici, valutare se davvero la scelta di non lavorare durante il matrimonio abbia comportato per la donna la rinuncia ad occasioni di lavori. (Ordinanza 38362 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)