Sinistro stradale causato da un veicolo rubato: colpevole il proprietario poco diligente nella custodia del mezzo

Fondamentale appurare che la circolazione del veicolo non sia in concreto avvenuta in contrasto con la volontà del proprietario

Sinistro stradale causato da un veicolo rubato: colpevole il proprietario poco diligente nella custodia del mezzo

A fronte di un sinistro stradale causato da un veicolo rubato, delle relative conseguenze ha da rispondere non il ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ bensì il proprietario del mezzo danneggiante (e il relativo assicuratore), se egli, alla luce della denuncia di furto, risulta avere prestato scarsa attenzione alla custodia del veicolo, lasciato cioè incustodito, aperto e con le chiavi di accensione a bordo. Questi dettagli rendono evidente difatti che la circolazione del mezzo non sia in concreto avvenuta in contrasto con la sua volontà.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 34585 del 29 dicembre 2025 della Cassazione), alla luce del contenzioso originato da un episodio verificatosi in provincia di Alessandria.
In generale, la responsabilità del proprietario, per non aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego della propria autovettura da parte di terzi, va riconosciuta anche nel caso di negligente custodia, così agevolando la condotta di impossessamento da parte del terzo.
Queste valutazioni, già compiute in Appello, vengono ‘sigillate’ dai giudici di Cassazione, per i quali è necessario ricordare che il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi.
A chiudere il cerchio, infine, i giudici Cassazione precisano che la persistente efficacia del contratto di assicurazione dell’autoveicolo, qualora la circolazione del mezzo avvenuta contro la volontà del proprietario, è destinata a giovare sia la parte danneggiata – che non è costretta a rivalersi sul ‘Fondo per le vittime della strada’, con tutti i limiti risarcitori che ne conseguono – che il proprietario del mezzo, il quale, in caso contrario, correrebbe il rischio, almeno in linea teorica, di vedersi esposto all’azione di rivalsa del ‘Fondo di garanzia’.
In generale, numerose ragioni di ordine sistematico e di tutela del contraente debole – che è, in questo caso, il soggetto assicurato al quale la vettura è stata rubata per un’evidente leggerezza – impongono di continuare a ritenere operativa l’assicurazione in caso di circolazione avvenuta invito domino e non già prohibente domino.

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