Permessi ottenuti grazie alla legge 104 ma non utilizzati per assistere la madre disabile: eccessivo il licenziamento
Decisivo il fatto che l’abuso sia stato compiuto per un limitato periodo di tempo

Niente reintegra, ma solo risarcimento per il lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104, ma non li utilizza, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta avanzata all’azienda, per prestare assistenza alla madre disabile. Nella vicenda in esame i giudici ritengono eccessivo il licenziamento, pur essendo provata la condotta irregolare del lavoratore, che ha fruito dei permessi previsti dalla legge 104 per attività non riguardanti l’assistenza alla madre. Ciò perché la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta per un arco di tempo limitato, ossia per il 18 per cento del tempo e, pertanto, l’abuso, seppur configurabile, non ha assunto una gravità tale da determinare il venire meno dell’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da non rendere possibile nemmeno la prosecuzione temporanea dello stesso rapporto. In sostanza, non sono in discussione gli addebiti mossi al lavoratore: essi sono rilevanti, in via astratta, sul piano disciplinare eppure non idonei a legittimare il licenziamento. (Sentenza 6796 del 2 marzo 2022 della Cassazione)