Periodo di comporto: non vanno conteggiati i giorni trascorsi in quarantena o in isolamento fiduciario

Revocato il licenziamento deciso nei confronti di una commessa. Evidente l’errore compiuto dall’azienda

Periodo di comporto: non vanno conteggiati i giorni trascorsi in quarantena o in isolamento fiduciario

Il periodo di isolamento subito dal lavoratore, a causa del contagio da COVID-19, non può essere conteggiato dall’azienda ai fini del cosiddetto “periodo di comporto”. Censurato, quindi, il licenziamento – di una commessa, nella vicenda in esame – deciso proprio alla luce del presunto superamento del “periodo di comporto”, superamento certificato anche dal periodo trascorso in isolamento dopo il riscontro del contagio da COVID-19. Per fare chiarezza i giudici precisano che il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario non è computabile ai fini del comporto, non soltanto per coloro che hanno avuto contatti con casi confermati di contagio, ma anche per i soggetti risultati positivi al COVID-19, in quanto impossibilitati per legge a rendere la prestazione, e ciò a prescindere dalla comparsa di sintomi legati alla patologia. Accolta quindi l’obiezione della lavoratrice, la quale aveva sostenuto che dai giorni di malattia maturati nell’anno solare andavano dedotti quelli – dieci in tutto – intercorrenti tra la fine di novembre del 2020 e l’inizio di dicembre del 2020, perché tale periodo di assenza andava considerato come infortunio sul lavoro, avendo contratto il COVID-19 nel luogo di lavoro da una collega, e comunque perché esso era qualificabile come quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva Per i giudici è indiscutibile che il legislatore ha inteso tutelare quei dipendenti che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l’equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall’altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto. Di conseguenza, il riferimento normativo alla quarantena e all’isolamento fiduciario deve intendersi comprensivo di tutte le misure che sono state nel tempo previste per arginare la diffusione del virus, e quindi sia quelle legate al mero contatto con casi confermati di malattia o di rientro da zone a rischio epidemiologico sia quelle connesse alla positività al COVID-19. Ciò significa che, come sostenuto dalla lavoratrice, non vanno computati – ai fini del superamento del periodo di comporto – i giorni di assenza disposti dapprima per quarantena e, poi, per isolamento. (Ordinanza del 5 gennaio 2022 del Tribunale di Asti)

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