Patrocinio a spese dello Stato: costa cara l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito
Conseguenziale e legittima, secondo i giudici, la revoca dell’ammissione al beneficio concesso in origine

Legittima la revoca del patrocinio a spese dello Stato se la parte non provvede a comunicare anno dopo anno le variazioni riguardanti il proprio reddito. Irrilevante il fatto che i cambiamenti occultati non abbiano comunque comportato il superamento del limite massimo di reddito che consente l’ammissione al beneficio. Ciò che conta, invece, osservano i giudici, è il mancato rispetto dell’onere di cooperazione verso lo Stato. Legittima l’azione proposta dal Ministero della Giustizia. Corretta la tesi proposta, secondo cui ci si deve semplicemente limitare a prendere atto dell’omessa comunicazione, da parte del soggetto, della variazione dei limiti di reddito intervenuta successivamente all’ammissione al beneficio e poi confermare il provvedimento di revoca, a prescindere dalla questione del superamento o meno dei limiti di redditività necessari al mantenimento del patrocinio a spese dello Stato. I giudici chiariscono che l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito previste dalla norma. (Ordinanza 9727 del 25 marzo 2022 della Corte di Cassazione)