Parcheggio abusivo e passeggiata imprudente: niente ristoro per l’infortunio del dipendente

Addebitabile in pieno al lavoratore la responsabilità per la disavventura da lui vissuta

Parcheggio abusivo e passeggiata imprudente: niente ristoro per l’infortunio del dipendente

Niente ristoro economico per il dipendente che parcheggia in un’area dove la sosta delle auto non è consentita e poi finisce a terra a causa di un marciapiede sconnesso mentre cammina verso il proprio luogo di lavoro. Per i giudici è evidente la condotta imprevedibile tenuta dal lavoratore, il quale ha innanzitutto parcheggiato l’automobile in una zona non autorizzata area di sosta, e poi ha percorso per recarsi in ufficio un marciapiede – i cui cordoli erano in pessime condizioni strutturali – su cui non vi era alcuna potestà di fatto del datore di lavoro, essendo posto fuori dalla struttura aziendale. In sostanza, l’incidente è addebitabile esclusivamente al comportamento colposo tenuto dal lavoratore, il quale avrebbe non solo dovuto evitare di piazzare la vettura in un parcheggio abusivo ma avrebbe anche dovuto prestare maggiore attenzione nella propria camminata su un marciapiede che si presentava in condizioni chiaramente precarie. Impossibile, quindi, addossare colpe al datore di lavoro, che non può certo predisporre misure idonee a fronteggiare ogni possibile causa di infortunio. (Ordinanza 37738 dell’1 dicembre 2021 della Cassazione)

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