Pagamenti in acconto: stop alla prescrizione del credito vantato dal professionista

Legittima la pretesa avanzata nei confronti degli eredi del cliente

Pagamenti in acconto: stop alla prescrizione del credito vantato dal professionista

Nella vicenda presa in esame sono stati valorizzati proprio i pagamenti in acconto effettuati dal cliente – poi deceduto – che in quelle occasioni ha anche firmato le parcelle emesse dal professionista. Per i giudici quei pagamenti hanno avuto un effetto interruttivo della possibile prescrizione del credito vantato dal professionista, credito poi confermato, assieme all’esistenza del rapporto, da una dichiarazione sottoscritta dal cliente. I giudici tengono a sottolineare, comunque, che il pagamento in acconto non implica, di per sé, necessariamente rinuncia alla prescrizione, ove maturata, ma può tuttavia essere interpretato, assieme ad altri elementi, come atto non compatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. In questa vicenda, poi, gli eredi del cliente non ne hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte alle fatture in acconto presentate dal professionista. Ciò significa che tali documenti debbono ritenersi certamente conosciuti, documenti da cui emerge l’espressa indicazione che il pagamento costituiva un acconto sulla maggior somma dovuta al professionista. (Ordinanza 41489 del 24 dicembre 2021 della Cassazione)

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