Niente risarcimento per il mancato riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro

Il dato temporale non è sufficiente per ritenere provato il danno lamentato dai lavoratori<

Niente risarcimento per il mancato riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro

Niente indennizzo economico per il lavoratore che non si vede riconosciuto il giorno di riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Nella vicenda in esame ad adire le vie legali sono due vigili urbani, che chiedono al Comune il risarcimento del danno usura psico-fisica derivata, a loro dire, dal mancato godimento del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Questo dettaglio, frutto della organizzazione della Polizia municipale – cioè orario di lavoro articolato in turni che prevedevano sostanzialmente una volta ogni quattro settimane il servizio anche nella giornata di domenica – non è sufficiente secondo i giudici per ritenere acclarata la lesione lamentata dai lavoratori. Anche perché, viene osservato che né la disciplina contrattuale né le fonti normative – interne e sovranazionali – impongono che il godimento del riposo – che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette – debba avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo. Respinta perciò la tesi proposta dai lavoratori, tesi secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno risarcibile a prescindere (Ordinanza 41889 del 29 dicembre 2021 della Cassazione)  

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