Le rimesse a favore del correntista debitore determinano l’esistenza di un credito pignorabile solo se esse sono tali da rendere positivo il saldo del conto
Niente ‘prelievo’ da parte del creditore sul conto corrente del debitore se il conto risulta essere ‘in rosso’ e, quindi, le singole rimesse in entrata concorrono semplicemente a determinare una riduzione dello scoperto. Nella vicenda in esame a essere preso di mira è un debitore esecutato e titolare di un conto corrente bancario con saldo negativo ma sottoposto a pignoramento. I giudici però fanno chiarezza sulle possibili azioni del creditore, il quale, viene precisato, non può pignorare le singole rimesse che confluiscono nel conto del debitore finché esse concorrono semplicemente a determinare una riduzione dello scoperto. Ciò significa che solo se tali rimesse siano così corpose da determinare un saldo positivo del conto, allora il creditore potrà effettuare il pignoramento. In sostanza, non è autonomamente pignorabile la mera disponibilità derivante al correntista debitore in virtù del contratto di apertura di credito bancario, e, con riguardo al rapporto di conto corrente bancario, è d’altra parte pignorabile in danno del correntista debitore solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse che affluiscono sul conto. E, di conseguenza, se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista debitore non determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo, e comunque nei limiti di tale saldo positivo. (Sentenza 36066 del 23 novembre 2021 della Cassazione)