Eccedenza di cassa non dichiarata: legittimo l’allontanamento del dipendente

Nessuna via di fuga per il cassiere di un istituto di credito. Secondo i giudici, ci si trova di fronte ad una condotta che denota una spiccata indifferenza per le regole che sovrintendono le mansioni di cassiere, il quale ha invece anteposto il proprio interesse a quello dell’impresa

Eccedenza di cassa non dichiarata: legittimo l’allontanamento del dipendente

In materia di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante, sanciscono i giudici (ordinanza numero 31312 del 6 dicembre 2024 della Cassazione), la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nella attività del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, mentre la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale fissata dal Codice Civile col concetto di recesso per giusta causa.. Tuttavia, è vincolante, precisano i giudici, la previsione della contrattazione collettiva se per il fatto addebitato sia prevista l’applicazione di una sanzione conservativa, a meno che il giudice non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva ovvero quando siano presenti elementi aggiuntivi, estranei o aggravanti rispetto alla previsione contrattuale.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è stato confermato il licenziamento adottato da un importante istituto di credito nei confronti di un dipendente, inquadrato come cassiere, che in una singola giornata non aveva dichiarato una eccedenza di denaro pari a 1.580 euro che si era determinata tra i valori della propria cassa e l’aveva poi occultata senza mai consegnarla alla banca, e, infine, aveva violato ripetutamente la normativa interna in tema di operazioni di trading, con l’esecuzione, in pieno orario lavorativo, di ben trecentottantotto operazioni personali di trading cosiddetto intra-day.
In sostanza, attraverso una corretta analisi metodologica (che ha escluso la inquadrabilità della condotta in previsioni contrattuali collettive punite con sanzione conservativa) è emersa la giusta causa di licenziamento a fronte del comportamento del dipendente della banca, il quale, in una ipotesi di eccedenza di cassa con occultamento di valori (distinta quindi dalla fattispecie di mera eccedenza di cassa), aveva negato di avere ricevuto al momento dell’apertura della cassa somme maggiori di quelle registrate, venendo così meno all’obbligo di collaborazione gravante su di esso lavoratore e tenendo un comportamento tale ledere il vincolo fiduciario necessario per la permanenza del rapporto di lavoro.
Sacrosanta, quindi, la sanzione espulsiva. Anche perché l’omessa denuncia di una eccedenza di cassa ha rappresentato una condotta che denotava una spiccata indifferenza per le regole che sovrintendevano le mansioni di cassiere, il quale aveva anteposto il proprio interesse a quello dell’impresa, con la conseguenza che tale comportamento ha rappresentato non una mera irregolarità delle direttive aziendali ma una grave violazione dell’obbligo di collaborazione.

news più recenti

Mostra di più...