Nessuna violazione della clausola sociale se l’assunzione dei dipendenti della vecchia società avviene in ritardo rispetto all’avvio del servizio

Legittima, secondo i giudici, anche la decisione della società subentrata di assumere a tempo indeterminato solo alcuni dei lavoratori della società uscente

Nessuna violazione della clausola sociale se l’assunzione dei dipendenti della vecchia società avviene in ritardo rispetto all’avvio del servizio

Nessuna violazione della cosiddetta clausola sociale – che prevede per l’impresa che subentra nell’esecuzione di un servizio l’obbligo di assicurare i livelli occupazionali con l’assunzione del personale già alle dipendenze dell’impresa uscente – a fronte della ritardata assunzione dei lavoratori rispetto alla data di avvio del servizio appaltato o della loro assunzione con contratto a tempo determinato. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato i dipendenti di diversi gestori che nel tempo hanno espletato il servizio di raccolta rifiuti in un Comune. Nello specifico, i lavoratori hanno chiesto l’assunzione alle dipendenze della società subentrata alla loro originaria datrice di lavoro nel contratto d’appalto cui erano adibiti. A sostegno di tale domanda, poi, i lavoratori deducono la violazione della clausola sociale da parte della nuova appaltatrice, colpevole, a loro parere, di averli assunti in ritardo rispetto alla data di avvio del servizio e con contratti a tempo determinato non prorogati, e di aver utilizzato proprio personale in luogo dei dipendenti precedentemente impiegati nell’appalto. I giudici hanno ribattuto chiarendo che se l’assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto è avvenuta in una data successiva a quella di avvio del servizio, è impossibile parlare di violazione della clausola sociale. Parimenti, tale violazione non sussiste neppure se l’assunzione avviene con contratti a termine, posto che nessuna norma impone di assumere i lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, l’azienda subentrante può decidere, chiariscono i giudici, anche di assumere con contratto a tempo indeterminato solo alcuni dei lavoratori oggetto del passaggio d’appalto, sottoscrivendo con gli altri accordi a termine. Il differente trattamento negoziale rientra, infatti, nelle libere scelte imprenditoriali della società. (Sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Paola)

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