Nessuna violazione della clausola sociale se l’assunzione dei dipendenti della vecchia società avviene in ritardo rispetto all’avvio del servizio
Legittima, secondo i giudici, anche la decisione della società subentrata di assumere a tempo indeterminato solo alcuni dei lavoratori della società uscente

Nessuna violazione della cosiddetta clausola sociale – che prevede per l’impresa che subentra nell’esecuzione di un servizio l’obbligo di assicurare i livelli occupazionali con l’assunzione del personale già alle dipendenze dell’impresa uscente – a fronte della ritardata assunzione dei lavoratori rispetto alla data di avvio del servizio appaltato o della loro assunzione con contratto a tempo determinato. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato i dipendenti di diversi gestori che nel tempo hanno espletato il servizio di raccolta rifiuti in un Comune. Nello specifico, i lavoratori hanno chiesto l’assunzione alle dipendenze della società subentrata alla loro originaria datrice di lavoro nel contratto d’appalto cui erano adibiti. A sostegno di tale domanda, poi, i lavoratori deducono la violazione della clausola sociale da parte della nuova appaltatrice, colpevole, a loro parere, di averli assunti in ritardo rispetto alla data di avvio del servizio e con contratti a tempo determinato non prorogati, e di aver utilizzato proprio personale in luogo dei dipendenti precedentemente impiegati nell’appalto. I giudici hanno ribattuto chiarendo che se l’assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto è avvenuta in una data successiva a quella di avvio del servizio, è impossibile parlare di violazione della clausola sociale. Parimenti, tale violazione non sussiste neppure se l’assunzione avviene con contratti a termine, posto che nessuna norma impone di assumere i lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, l’azienda subentrante può decidere, chiariscono i giudici, anche di assumere con contratto a tempo indeterminato solo alcuni dei lavoratori oggetto del passaggio d’appalto, sottoscrivendo con gli altri accordi a termine. Il differente trattamento negoziale rientra, infatti, nelle libere scelte imprenditoriali della società. (Sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Paola)