Minore investito e personalizzazione del risarcimento: non sufficiente il richiamo ai posti che hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima

Le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento

Minore investito e personalizzazione del risarcimento: non sufficiente il richiamo ai posti che hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima

Per pretendere la maggiorazione e la personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 26675 del 3 ottobre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un drammatico episodio verificatosi in quel di Termoli.
Chiari i dettagli dell’episodio: un ragazzino viene investito da un’automobile, e la responsabilità viene attribuita alla persona alla guida, avendo tenuto una condotta imprudente, consistita nell’entrare in un piazzale condominiale, allargando la curva ed invadendo l’opposta corsia di marcia, e, quindi, colpendo il minore.
Questione centrale, quindi, diventa quella relativa alla quantificazione del risarcimento, fissato, in primo e in secondo grado, in quasi 120mila euro.
Su questo fronte, però, è necessaria una nuova valutazione, secondo i magistrati di Cassazione, i quali precisano che
per pretendere la maggiorazione e la personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima, poiché questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. Invece, è necessario allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Questa personalizzazione – in aumento – del danno non patrimoniale è fondamentale, sanciscono i giudici di Cassazione, richiede basi solide, poiché essa non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

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