La teorica possibilità lavorativa dell’ex moglie non basta per mettere in discussione l’assegno divorzile riconosciutole

Necessario, invece, per l’ex marito dare prova che la donna ha l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini

La teorica possibilità lavorativa dell’ex moglie non basta per mettere in discussione l’assegno divorzile riconosciutole

L’astratta possibilità lavorativa dell’ex coniuge non basta a mettere in discussione l’assegno di divorzio che gli è stato riconosciuto. Nel caso preso in esame dai giudici a protestare è l’uomo, il quale sostiene che sia stato illegittimamente riconosciuto l’assegno di divorzio all’ex moglie. A questo proposito, egli osserva che i giudici hanno posto in evidenza la sua occupazione lavorativa retribuita, mentre hanno trascurato di considerare che l’ex moglie non ha dato alcuna prova delle concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica secondo le proprie attitudini ed esperienze lavorative. I giudici ribattono che la questione risulta essere priva di decisività. Ciò perché l’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge ritenuto più debole economicamente, non incide sulla determinazione dell’assegno di divorzio, a meno che il coniuge onerato dell’assegno non fornisca la prova che il beneficiario del contributo abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. (Ordinanza 22758 del 20 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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