Incidente mortale causato dall’imprudenza del conducente: irrilevanti le condizioni della strada e del guard-rail
Esclusa la responsabilità dell’Anas. Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari dell’automobilista
Colpevole l’automobilista deceduto a causa di un incidente stradale conclusosi con la vettura trafitta dal guard-rail. Palese, difatti, la condotta imprudente da lui tenuta alla guida. Irrilevanti, invece, le condizioni della strada e del guard-rail. Impossibile perciò riconoscere un ristoro economico ai suoi familiari. Ricostruito il terribile episodio, i giudici sono netti: a provocare l’incidente è stata la condotta imprudente dell’automobilista, che ha tenuto una velocità eccessiva, non ha indossato la cintura di sicurezza e ha ignorato le precarie condizioni delle ruote del proprio veicolo. Impossibile, in sostanza, porre sotto accusa l’Anas, proprio alla luce dei comportamenti anomali dell’automobilista. Su questo fronte viene sottolineato che il conducente ha volutamente ignorato i limiti di velocità, non ha indossato la cintura di sicurezza e ha guidato una vettura con pneumatici non a norma ed usurati. In sostanza, a causa della propria condotta, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo in un tratto di strada rettilineo e, quindi, privo di particolare pericolosità. (Ordinanza 15608 del 16 maggio 2022 della Corte di Cassazione)