Illegittimo l’adeguamento di assegni familiari e vantaggi fiscali per i lavoratori in base al Paese di residenza dei figli

Per i giudici ci si trova di fronte a una discriminazione indiretta non giustificata, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti

Illegittimo l’adeguamento di assegni familiari e vantaggi fiscali per i lavoratori in base al Paese di residenza dei figli

Illegittimo, a fronte di quanto stabilito dal diritto dell’Unione Europea, l’adeguamento degli assegni familiari e di vari vantaggi fiscali concessi dal singolo Stato a favore dei lavoratori in funzione dello Stato di residenza dei loro figli. Tale meccanismo costituisce una discriminazione indiretta non giustificata, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti, spiegano i giudici. Sotto i riflettori la decisione dell’Austria di istituire, a partire dal primo di gennaio del 2019, un meccanismo di adeguamento per calcolare l’importo forfettario degli assegni familiari e quello di vari vantaggi fiscali che essa concede ai lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro. Tali vantaggi fiscali comprendono il credito d’imposta per figli a carico, il bonus famiglia plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e il credito d’imposta per gli assegni alimentari. L’adeguamento può avvenire al rialzo o al ribasso in funzione del livello generale dei prezzi nello Stato membro in cui risiede il figlio del lavoratore. Per quanto concerne poi gli assegni familiari, i giudici ricordano che il diritto dell’Unione vieta qualsiasi discriminazione, in materia di sicurezza sociale, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti. E invece, in questo caso, il meccanismo di adeguamento adottato dall’Austria incide essenzialmente sui lavoratori migranti, in quanto è probabile che siano più in particolare i loro figli a risiedere in un altro Stato membro. Inoltre, poiché la grande maggioranza dei lavoratori migranti interessati da tale meccanismo è originaria di Stati membri in cui il costo della vita è inferiore a quello esistente in Austria, tali lavoratori percepiscono prestazioni familiari nonché vantaggi sociali e fiscali di importo inferiore rispetto a quello concesso ai lavoratori austriaci. Di conseguenza, tale meccanismo di adeguamento costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza che, in ogni caso, non è giustificata. (Sentenza del 16 giugno 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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