Frequentazioni dei figli: il giudice può disattendere gli accordi dei genitori

Fondamentale però che la posizione concorde di madre e padre vada contro l’interesse della prole

Frequentazioni dei figli: il giudice può disattendere gli accordi dei genitori Legittimo il provvedimento del giudice che per tutelare il benessere del minore disattenda la posizioni assunte dai genitori, posizioni che, seppur concordi, risultano non rispettose delle esigenze del figlio. Nella vicenda in esame a essere oggetto di discussione è la decisione con cui il giudice cancella i pernottamenti del figlio a casa del padre, decisione motivata con la necessità di rendere graduale e più agevole la ripresa dei rapporti padre-figlio, soprattutto tenendo presente il disagio manifestato dal minore nel frequentare il genitore. Ampliando l’orizzonte, poi, dalla Cassazione ribadiscono che i provvedimenti relativi ai figli sono adottati dal giudice con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, e proprio per questo è previsto che il giudice prenda atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se però non contrari agli interessi dei figli. Di conseguenza, il giudice può disattendere le conclusioni concordi dei genitori sulle frequentazioni dei figli se esse non ne rispettano le esigenze. (Ordinanza 37790 dell’1 dicembre 2021 della Cassazione)

 

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