Ferie e giorni di vacanza non goduti: nessun importo minore per il lavoratore interinale
I giudici sottolineano che i lavoratori inseriti tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso l’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle dei dipendenti della stessa impresa

L’indennità per i giorni di ferie annuali retribuite non godute e la corrispondente indennità per ferie concesse ai lavoratori inseriti in azienda tramite agenzia interinale debbono essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata. Inaccettabile, checché ne dica l’azienda, applicare un metodo di calcolo che penalizza i lavoratori interinali. Ciò perché la direttiva comunitaria osta, precisano i giudici, a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata. Difatti, l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore, a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro interinale, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di condizioni di base di lavoro e di occupazione. Peraltro, alla luce del principio della parità di trattamento, i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro. (Sentenza del 12 maggio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)