False trasferte e abusi nell’uso della carta di credito aziendale: legittimo il licenziamento

Evidente secondo i giudici la proporzionalità del provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro nei confronti del dipendente

False trasferte e abusi nell’uso della carta di credito aziendale: legittimo il licenziamento

Legittimo il licenziamento del dipendente che si rende colpevole di false attestazioni in merito a trasferte di lavoro mai svolte e di evidenti abusi nell’utilizzazione della carta di credito aziendale. Respinta la tesi difensiva centrata sulla presunta buonafede del lavoratore a seguito dei ritardi della società e mirata presentare l’appropriazione indebita del lavoratore come una modalità di gestione di reciproche partite debitorie e creditorie, in assenza di saldi passivi. Evidente, secondo i giudici, la consapevolezza del lavoratore in merito alla violazione compiuta ai danni dell’azienda. Impossibile anche addebitare alla società datrice di lavoro la tardività della contestazione, una volta preso atto della complessità del sistema di riscontro aziendale. Per i giudici, infine, è illogico anche parlare di inadeguatezza della sanzione. Evidente, al contrario, la proporzionalità della misura adottata dall’azienda, tenendo presenti gli addebiti contestati al lavoratore. (Sentenza 7268 del 4 marzo 2022 della Cassazione)

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