Ex moglie dice addio alla casa familiare se l’immobile non rappresenta l’habitat della figlia

Fondamentale il richiamo al principio secondo cui l’assegnazione della casa familiare, Codice Civile alla mano, al coniuge affidatario della prole risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico

Ex moglie dice addio alla casa familiare se l’immobile non rappresenta l’habitat della figlia

Ex moglie obbligata a dire addio alla casa familiare, assegnatale in sede di separazione, se i fatti dimostrano che quell’immobile non ha mai costituito il centro effettivo di vita della figlia.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 23888 del 22 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi e relativo all’assegnazione della casa.
Sfavorevole alla donna già il provvedimento adottato in Appello, laddove si è sancita la revoca della assegnazione della casa coniugale inizialmente disposta favore della donna (in base all’accordo di separazione omologato dal Tribunale). Ciò ala luce di una semplice considerazione: la casa non ha mai costituito il centro effettivo di vita della figlia della coppia, dal momento che la madre e la ragazzina hanno abbandonato da tempo l’immobile, stabilendosi presso l’abitazione della nonna materna, abituazione situata in un altro Comune, ove la minore ha frequentato scuole, attività extrascolastiche e coltivato relazioni sociali.
Queste considerazioni sono condivise appieno dai magistrati di Cassazione, i quali, nonostante le obiezioni sollevate dalla donna, confermano la decisione d’Appello: via libera alla revoca, come chiesto dall’ex marito, della originaria assegnazione della casa familiare.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui l’assegnazione della casa familiare, Codice Civile alla mano, al coniuge affidatario della prole risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico inteso, come centro della vita e degli affetti, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale, essenziale funzione. Allo stesso tempo, pur avendo anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge sul divorzio, l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio.

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