Ebbrezza alla guida: multa nulla se l’etilometro non è omologato e sottoposto a verifiche periodiche
Irrilevanti i controlli effettuati nella pratica attraverso l’utilizzo dell’apparecchio per certificarne il corretto funzionamento

Automobilista brillo e felice se, fermato dai carabinieri per un controllo in strada, viene alla luca la mancata omologazione dell’etilometro. Illegittima, perciò, la multa per guida in stato di ebbrezza appioppatagli dai militari dell’Arma. Decisiva, comunque, precisa il giudice, è anche la mancata effettuazione di verifiche periodiche sull’apparecchio, poiché i controlli effettuati nella pratica, cioè attraverso l’utilizzo dell’etilometro, vanno considerati assolutamente inutili, e non validi ad attestare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Questi dettagli hanno spinto il giudice, nella vicenda presa in esame, ad annullare l’ordinanza emessa dalla Prefettura sulla base della multa comminata dai carabinieri ai danni di un automobilista ritenuto colpevole, proprio grazie ai dati forniti dall’etilometro, di guida in stato di ebbrezza. Il giudice si è prima soffermato sulla corretta procedura di utilizzo dell’etilometro e poi ha aggiunto che in materia di violazioni al Codice della strada l’effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, quali, in particolare, l’attestazione dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio ad aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile calibratura, così da garantirne l’effettivo buon funzionamento e quindi la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua utilizzazione. (Sentenza del 18 marzo 2022 del Giudice di pace di Agrigento)