Dequalificato il pubblico dipendente adibito per buona parte del turno lavorativo a mansioni inferiori a quelle di assegnazione
Censurata un’azienda sanitaria. Riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti ad ottenere un adeguato ristoro economico

Riconosciuto il danno da dequalificazione professionale se il dipendente pubblico è adibito per la maggior parte del turno lavorativo a mansioni inferiori a quelle di assegnazione. Accolta l’istanza presentata da alcuni dipendenti di un ospedale inquadrati come collaboratori professionali sanitario-infermiere ma, in realtà costretti, a causa della grave carenza di organico di personale di supporto, a svolgere mansioni ausiliarie di attività alberghiere, di igiene personale e di assistenza generica per i pazienti nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell’operatore socio-sanitario. Nello specifico, i lavoratori hanno chiarito che a lungo è stato presente un solo operatore socio-sanitario in grado di coprire soltanto il turno diurno, lasciando scoperti quelli pomeridiano e notturno, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui il singolo operatore era stato collocato a riposo o aveva fruito di congedo. Legittima, quindi, la condanna dell’azienda sanitaria a risarcire i lavoratori per il danno da demansionamento da loro subito. I giudici chiariscono che il lavoratore pubblico può essere adibito a mansioni inferiori a quelle proprie del profilo professionale di appartenenza, a condizione che gli sia garantito lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni relative alla categoria di appartenenza, e che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico. (Sentenza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Lamezia Terme)