Compenso del difensore d’ufficio: il Ministero della Giustizia deve rimborsargli anche le spese sostenute per il tentato recupero del credito nei confronti del cliente

Compenso del difensore d’ufficio: il Ministero della Giustizia deve rimborsargli anche le spese sostenute per il tentato recupero del credito nei confronti del cliente

Compenso del difensore d’ufficio: il Ministero della Giustizia deve rimborsargli anche le spese sostenute per il tentato recupero del credito nei confronti del cliente

Per i compensi del difensore d’ufficio il Ministero della Giustizia deve sobbarcarsi anche il rimborso delle spese sostenute dal legale per il tentativo di recupero del credito professionale vantato nei confronti del cliente. In prima battuta è stata respinta la richiesta avanzata dal legale e mirata all’ottenimento della restituzione delle spese e dei compensi relativamente ai tentativi di recupero del credito professionale nei confronti del cliente ammesso alla difesa d’ufficio in un procedimento penale. Questa decisione viene messa in discussione dai giudici della Cassazione, i quali, dando ragione all’avvocato, ricordano che il difensore di ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso ed al rimborso delle anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, prima di poter richiedere il saldo del compenso all’Erario. Sacrosanta, quindi, nella vicenda in esame, la pretesa avanzata dal legale. Ciò alla luce del principio secondo cui il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. (Ordinanza 278 del 7 gennaio 2022 della Cassazione)

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