Come valutare la decadenza dell’assicurato se la denuncia di sinistro viene inviata oltre trenta giorni dalla scadenza del contratto
Sacrosanto, secondo i giudici, parlare di clausola vessatoria e di necessità della sua doppia sottoscrizione a pena di nullità
In materia di assicurazione contro i danni, la clausola che commini la decadenza dell’assicurato dal diritto di percepire l’indennizzo se la denuncia di sinistro venga da lui inviata oltre trenta giorni dalla scadenza del contratto, sebbene non possa dirsi vietata, è vessatoria e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 23903 del 13 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad una polizza a copertura del rischio di spese mediche.
A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è l’azione con cui un privato cittadino chiama in causa una compagnia assicurativa, spiegando di essere beneficiario di una polizza a copertura del rischio di spese mediche, raccontando di avere sostenuto spese mediche per oltre 175mila euro per sottoporsi ad un intervento chirurgico, infine lamentando che l’assicuratore aveva rifiutato l’indennizzo eccependo che la denuncia di sinistro gli era pervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto, termine previsto a pena di decadenza da una clausola delle condizioni generali di assicurazione, clausola nulla, secondo l’assicurato, il quale chiede, quindi, la condanna della società assicuratrice al pagamento dell’indennizzo.
Istanza respinta in primo grado: la clausola ‘incriminata’ è ritenuta non vessatoria, in quanto preordinata a delimitare temporalmente il rischio assicurato.
Istanza accolta, invece, in secondo grado, poiché, per il giudice, la clausola in esame è stata vessatoria in quanto impositiva d’una decadenza a carico dell’assicurato.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali osservano che la clausola ‘incriminata’ delle condizioni generali di polizza, clausola rubricata ‘Termine massimo per la presentazione della denuncia di sinistro’, così stabiliva: ai fini della validità della garanzia, le denunce dei sinistri dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.
In generale, vessatorie sono, Codice Civile alla mano, sono le clausole che comminano decadenze, e quella in esame comminava per l’appunto una decadenza. Clausole di delimitazione temporale del rischio, per contro, sono quelle che stabiliscono il dies a quo ed il dies ad quem entro i quali deve avverarsi l’evento dannoso, per potere essere indennizzato. Clausola di delimitazione del rischio, ad esempio, sarebbe stata quella che avesse fissato la non indennizzabilità dei sinistri avvenuti oltre una certa data, ma non quella che avesse previsto la non indennizzabilità dei sinistri denunciati oltre una certa data.