Cartellino timbrato ma niente presenza in postazione: legittimo il licenziamento della dipendente pubblica

Irrilevante l’asserita non doverosità della presenza in servizio della lavoratrice

Cartellino timbrato ma niente presenza in postazione: legittimo il licenziamento della dipendente pubblica

Legittimo il licenziamento della dipendente pubblica beccata ad avere timbrato il cartellino, sia in entrata che in uscita, senza però essersi effettivamente recata alla propria postazione. Irrilevante il richiamo difensivo a un ordine di servizio con cui, sostiene la lavoratrice, ella era stata esclusa da uno specifico progetto con conseguente stop alle marcature del cartellino. Chiara la tesi difensiva proposta dalla dipendente pubblica: illogico attribuire rilievo disciplinare ad una falsa attestazione di presenza rispetto ad un servizio da cui ella era stata esonerata e illogico ritenere la condotta a lei contestata idonea a realizzare una frode ai danni del datore di lavoro. Per i giudici però è fondamentale il riferimento agli accertati fatti, ossia la non presenza della dipendente in ufficio, nonostante la timbratura del cartellino, timbratura funzionale, ovviamente, all’erogazione della retribuzione, maggiorata, peraltro, da un incentivo. Di conseguenza, è irrilevante l’asserita non doverosità della presenza in servizio della lavoratrice nella giornata in cui ella è risultata non avere mai preso possesso della postazione a lei assegnata. (Ordinanza 3055 del 1° febbraio 2022 della Cassazione)

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