Basta l’iscrizione all’albo forense per far scattare l’incompatibilità col ruolo di dipendente pubblico

Irrilevante, chiariscono i giudici, il mancato esercizio in concreto della professione di avvocato

Basta l’iscrizione all’albo forense per far scattare l’incompatibilità col ruolo di dipendente pubblico

Sufficiente la mera iscrizione all’albo forense per parlare di incompatibilità col ruolo di dipendente pubblico. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 6219 del 17 marzo 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto nel contesto di un Comune siciliano, hanno ribadito poi che l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa, anch’esso sancito a livello costituzionale.
Lampante, quindi, l’esistenza di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due distinte figure lavorative nella stessa persona, anche per evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.
Accertati i dettagli della vicenda, in Appello è stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Comune al dipendente che, in costanza di rapporto come funzionario amministrativo, aveva omesso di comunicare all’ente datoriale l’iscrizione all’albo presso un ordine degli avvocati nel Lazio, nonché di informare il suddetto ordine, all’atto dell’iscrizione, della propria condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze dell’ente locale.
Il giudice di secondo grado ha precisato, in particolare, che l’incompatibilità prevista a livello normativo presuppone l’esercizio effettivo della professione, esercizio non provato dal Comune, che, invece, in questa vicenda si è limitato ad accertare l’avvenuta iscrizione del dipendente all’albo professionale.
Non sufficiente a parlare di esercizio della professione forense, secondo il giudice d’Appello, la lettera sottoscritta dal dipendente in qualità di avvocato, documento in base al quale l’ente ha appreso del fatto.
In disparte l’episodicità della condotta, la missiva non costituisce un atto tipico della professione forense, secondo il giudice d’Appello.
Questa prospettiva è smentita completamente dai magistrati di Cassazione, per i quali sono legittime le obiezioni sollevate dal Comune siciliano, poiché la disciplina normativa che sancisce l’incompatibilità assoluta della funzione di pubblico dipendente con l’esercizio della professione forense non richiede l’effettivo esercizio della professione forense, essendo sufficiente la mera iscrizione all’albo forense per configurare, ex se, il rischio connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, già insito nell’opzione legislativa, non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione – operata dal legislatore – di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la commistione riguardi la professione forense.
Ampliando l’orizzonte, quindi, i casi di compatibilità costituiscono eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego, regola che si fonda su una valutazione legislativa, discrezionale ma non irrazionale, di maggior pericolosità del connubio avvocatura-pubblico impiego.
Ciò detto, però, chiariscono i magistrati di Cassazione, non è automatico il licenziamento del dipendente pubblico che opera nascostamente come avvocato. Ciò perché la verifica della legittimità del licenziamento connesso alla incompatibilità impone di vagliare la proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al contesto della vicenda.

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