Antisindacale imporre ai riders un contratto collettivo stipulato con una sigla sindacale non rappresentativa
Decisiva la mancata prova della rappresentatività della sigla sindacale firmataria dell’accordo

Condannata Deliveroo per condotta antisindacale. Illegittimo, difatti, secondo i giudici, l’avere imposto ai riders della società il contratto collettivo stipulato nel 2020 con UGL-rider come condizione per proseguire nella collaborazione. Per i giudici è decisiva la mancata prova della rappresentatività della UGL-rider. Di conseguenza, non può negarsi ai riders, collaboratori etero-organizzati, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. A smentire la linea seguita dalla società sono anche le informazioni fornite ai giudici dal Ministero del Lavoro. Esito positivo, quindi, per l’azione giudiziaria proposta dalla CGIL e mirata a vedere dichiarata la antisindacalità del comportamento tenuto dalla società Deliveroo Italy srl successivamente alla stipula, nel settembre del 2020, di un contratto collettivo nazionale tra Assodelivery, associazione di riferimento delle imprese di food delivery, e la sigla sindacale UGL-rider. Nello specifico, la CGIL aveva posto in evidenza la forzatura compiuta da Deliveroo imponendo, con una comunicazione inoltrata nell’ottobre del 2020 a tutti i riders, l’accettazione di una contrattazione collettiva, sottoscritta da un soggetto (UGL-rider) non qualificato, come condizione per continuare a lavorare. (Sentenza del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Bologna)