Adozione di maggiorenni, il soggetto interdetto può esprimere il proprio consenso
Riprende vigore la richiesta presentata da un uomo e mirata all’adozione della sorella interdetta

Possibile consentire al soggetto maggiorenne, seppur in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all’adozione, consenso che può essere espresso anche tramite il suo rappresentante legale. Applicando questo principio, quindi, riacquista vigore la richiesta presentata da un uomo per l’adozione della sorella interdetta. I giudici di merito, per la verità, avevano ritenuto priva di fondamento la domanda. Ciò perché la ragazza era ritenuta impossibilitata ad esprimere il proprio consenso, trovandosi in stato di interdizione giudiziale, consenso costituente un presupposto necessario e personalissimo dell’adozione, e il suo legale rappresentante, proprio in ragione della natura personalissima del diritto, non poteva ritenersi ammesso a prestare il consenso al suo posto. Di avviso opposto, invece, i giudici della Cassazione, i quali precisano che in tema di adozione di persone maggiori di età, l’indirizzo interpretativo, volto a privilegiare la valenza solidaristica della relativa disciplina, legittima un’interpretazione orientata nel senso di consentire al soggetto maggiorenne che si trovi in stato di interdizione giudiziale di manifestare il proprio consenso all’adozione anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato. (Ordinanza 3462 del 3 febbraio 2022 della Cassazione)