A casa il dirigente non monitora la produzione e sottrae documenti aziendali

Evidente per i giudici la gravità della condotta tenuta dal lavoratore

A casa il dirigente non monitora la produzione e sottrae documenti aziendali

Legittimo il licenziamento del dirigente che, da un lato, non monitora adeguatamente l’andamento della produzione, e quindi non comunica per tempo il ritardo verificatosi, e, dall’altro, si appropria di documentazione aziendale. Respinta la tesi difensiva proposta dal lavoratore, inquadrato dalla propria vecchia azienda come dirigente con funzione di responsabile degli acquisti, mirata a ridimensionare gli addebiti a suo carico. Al contrario, però, per i giudici i comportamenti evidenziati dall’azienda sono sufficienti per ritenere legittima la risoluzione del rapporto di lavoro col dirigente. In questa ottica viene sottolineato il peso delle due contestazioni disciplinari mosse al lavoratore. In un caso fu segnalato un suo inadeguato monitoraggio della produzione, con conseguente omessa comunicazione del ritardo alla datrice di lavoro. In un altro caso, invece, fu contestata l’appropriazione illegittima di documentazione aziendale. Impossibile mettere in discussione la rottura definitiva del rapporto di fiducia tra il dirigente e l’azienda. (Ordinanza 2402 del 27 gennaio 2022 della Cassazione)

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