Violazione del divieto di accesso nella Ztl: le multe si pagano una volta sola
Le ripetute violazioni della stessa norma riguardante la circolazione di un veicolo senza le autorizzazioni richieste devono essere trattate come un'unica violazione, anche se commesse in momenti diversi.

Il caso riguarda la contestazione di numerosi verbali di violazione emessi contro un automobilista, che circolava in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. L'automobilista affermava di aver commesso un errore non intenzionale, poiché pensava di avere ancora il permesso di circolare in quella zona, non avendo ricevuto alcuna multa prima di quelle contestate. I tribunali di primo e secondo grado hanno annullato tutti i verbali tranne il primo.
Il Comune ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici hanno sbagliato a collegare l'aspetto colposo delle violazioni solamente alla prima infrazione, anziché considerare le varie azioni illegali come un tutt’unico. Tuttavia, la configurazione di tali illeciti come un unico atto richiederebbe l'applicazione del concorso formale, che è escluso per le violazioni riguardanti le zone a traffico limitato e le aree pedonali.
La Corte Suprema ha respinto l'argomentazione, sottolineando che le violazioni commesse dall'automobilista non possono essere considerate come concorso formale, che richiede un'azione unica per generare diverse violazioni. Le trasgressioni ripetute della stessa norma devono essere considerate come un'unica infrazione a causa della loro natura simile. Pertanto, è legittimo emettere un solo verbale di contestazione anziché valutare singolarmente le violazioni successive.
Il Collegio ha quindi confermato la decisione del tribunale di secondo grado, stabilendo che non si tratta di eliminare la responsabilità soggettiva del trasgressore per le violazioni successive, ma di concentrarsi sull'unicità dell'infrazione complessiva. Di conseguenza, il ricorso presentato è stato respinto (Cass. n. 19680 del 17 luglio 2024).