Velocità eccessiva alla guida del mezzo aziendale: niente risarcimento per i familiari del lavoratore deceduto nell’incidente

Fondamentali le circostanze in cui è avvenuto il sinistro. Escluso il nesso con l’eccessiva prestazione di lavoro richiesta dall’azienda

Velocità eccessiva alla guida del mezzo aziendale: niente risarcimento per i familiari del lavoratore deceduto nell’incidente

L’eccessiva durata della prestazione lavorativa non è elemento sufficiente per ritenere sottoposto a eccessivo stress il dipendente e per catalogarne come infortunio in itinere l’incidente mortale da lui subito alla guida del mezzo aziendale. Inutile l’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’azienda dai familiari del lavoratore deceduto. Elemento decisivo è la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Proprio alla luce dei dati probatori a disposizione, difatti, i giudici ritengono evidente che la condotta di guida imprudente tenuta dal lavoratore è stata da sola la causa idonea a provare il sinistro mortale. Ciò depotenzia in maniera drastica, quindi, la tesi portata avanti dai familiari del lavoratore, tesi secondo cui l’incidente era collegabile a un malore frutto di una situazione di stress o di particolare affaticamento dovuta a un impegno eccessivo – rispetto all’orario ufficiale di lavoro – richiesto dall’azienda. Inequivocabili, secondo i giudici, le circostanze dell’incidente, ossia una velocità, quella del mezzo condotto dal lavoratore, doppia rispetto a quella consentita e condizioni di tempo e di luogo assolutamente sfavorevoli. (Ordinanza 34716 del 16 novembre 2021 della Cassazione)

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