Va retribuita la formazione professionale imposta dal datore di lavoro

Accolta l’istanza presentata da un lavoratore rumeno. Per i giudici il lasso di tempo dedicato alla formazione va catalogato come orario di lavoro

Va retribuita la formazione professionale imposta dal datore di lavoro

Va retribuita anche la formazione professionale imposta dal datore di lavoro al proprio dipendente. Questo il principio fissato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiamata ad esaminare il contenzioso riguardante la Romania. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è stato un dipendente di un Comune, operativo come vigile del fuoco, obbligato a seguire ben centosessanta ore di formazione professionale, svoltesi sulla base di un contratto di formazione professionale sottoscritto dall’amministrazione comunale con un’impresa di formazione e avente il dipendente come beneficiario finale. Tale formazione si è svolta nei locali dell’impresa e ben centoventiquattro ore si sono svolte al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente del Comune. E proprio per quelle centoventiquattro ore il lavoratore ha chiesto all’amministrazione comunale il pagamento come lavoro straordinario. I giudici rumeni hanno respinto questa domanda. Di diverso avviso, invece, i giudici comunitari, i quali hanno sancito che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, formazione che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale e nei locali del prestatore di servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, quel lasso di tempo costituisce orario di lavoro e va retribuito. (Sentenza del 28 ottobre 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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