Sull'equa riparazione richiesta da un avvocato distrattario
La questione trattata riguarda la richiesta di un avvocato alla Corte d'appello di Lecce per ottenere un risarcimento per il ritardo eccessivo in un procedimento legale, in qualità di procuratore anticipatario

Dopo la condanna del Ministero della Giustizia alle spese legali, la Corte territoriale ha respinto la richiesta sostenendo che il professionista era solo difensore distrattario.
Il caso è giunto alla Cassazione, dove l'avvocato ha sostenuto che anche la posizione del contumace dovrebbe essere tutelata dal risarcimento equo, avendo diritto a una rapida conclusione del processo e avendo agito autonomamente in fase esecutiva.
Tuttavia, la Corte ha respinto la doglianza, sostenendo che la richiesta di distrazione delle spese non costituisce una nuova domanda nel processo, ma riguarda solo il pagamento delle spese processuali. Tale richiesta non può essere oggetto di un processo separato e non influisce sui tempi del processo principale.
Applicando i principi della giurisprudenza di legittimità, la Corte d'appello ha stabilito che l'avvocato distrattario non ha diritto a un risarcimento per il ritardo nel processo in cui ha lavorato, poiché la richiesta di distrazione delle spese non può influenzare i tempi del processo principale.
Di conseguenza, il ricorso presentato è stato respinto. (Cass. civ., sez. II, ord., 10 giugno 2024, n. 16070)