Stop dall’azienda allo ‘smartworking’: salvo il lavoratore che continua a non presentarsi in ufficio
Alla luce del contratto, la condotta del dipendente non può essere catalogata come inadempimento grave

Se l’azienda impone lo stop allo ‘smartworking’, non può essere licenziato il lavoratore che si oppone e continua a non presentarsi in ufficio. Fondamentale, però, precisano i giudici (sentenza dell’1 marzo 2025 del Tribunale di Ancona), che nel contratto di lavoro vi sia una chiara e netta esclusione del diritto del datore di lavoro di revocare in modo assoluto il cosiddetto ‘lavoro agile’ In sostanza, non può configurare inadempimento la condotta del lavoratore posta a base del contestato licenziamento, e consistente nella reiterata assenza dalla sede di lavoro ovvero nel rifiuto di attenersi alla disposizione con cui il datore di lavoro aveva comunicato il proprio recesso dalla modalità di ‘lavoro agile’ stabilendo la prosecuzione della attività lavorativa secondo le modalità ordinarie del lavoro subordinato tradizionale presso la sede dell’azienda. Ciò anche perché quel diritto di recesso (dalla modalità ‘lavoro agile’) era stato espressamente escluso nel contratto di assunzione, annotano i giudici. In generale, poi, situazioni sopravvenute che rendano meno conveniente per il datore di lavoro la conservazione del ‘lavoro agile’ non possono essere considerate, in casi analoghi di pattuite condizioni di favore per il lavoratore, a meno che non rendano oggettivamente impossibile (o eccessivamente e inevitabilmente gravoso) fornire e ricevere un’adeguata prestazione, o, in altre parole, non configurino un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, precisano ancora i giudici. Infine, non determinante si deve considerare la deduzione di mancato o, meglio, insufficiente svolgimento della prestazione di lavoro anche in ‘smartworking’ nei giorni di contestata assenza dalla sede. Anche perché l’azienda non può limitarsi, sul punto, a dedurre, spiegano i giudici, che il dipendente non ha provveduto a dimostrare di aver lavorato le otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e le sei ore giornaliere il venerdì, senza menzionare alcuna incombenza o disposizione che sia rimasta inevasa, e ammettendo di aver disattivato il sistema giustificativo predisposto al fine di registrare l’orario di lavoro svolto a distanza.