Società risarcisce il dipendente demansionato: le somme versategli non sono imponibili

Non applicabile la ritenuta alla fonte, poiché ci si trova di fronte a un risarcimento per la perdita subita dal lavoratore

Società risarcisce il dipendente demansionato: le somme versategli non sono imponibili

Niente ritenuta alla fonte per le somme versate dalla società datrice di lavoro al dipendente demansionato come risarcimento per la perdita da lui subita a livello di chance professionali. A fare chiarezza, su precisa domanda presentata da una società, provvede l’Agenzia delle Entrate, precisando che per quanto riguarda le somme erogate che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette chance professionali, ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa del dipendente, esse non sono imponibili. Più precisamente, le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente, a patto però che il lavoratore abbia fornito prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare del danno subito. Pertanto, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, poiché volte a risarcire la perdita economica subita dal lavoratore, e quindi non assoggettabili a ritenuta alla fonte. (Risposta dell’8 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate)

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